Condizioni generali di contratto per le forniture e le prestazioni


del Gruppo Kistler:

(la società fornitrice del Gruppo Kistler è di seguito detta “Fornitrice”).

1.  Disposizioni generali

1.1 Campo di applicazione

1 Le presenti Condizioni generali di contratto (“CGC”) si applicano a tutte le vendite, le forniture, le prestazioni e le progettazioni della Fornitrice presenti e future. Esse valgono esclusivamente nei confronti delle persone che agiscono per scopi commerciali (di seguito dette “Cliente”).

2 Si applicano esclusivamente le CGC della Fornitrice. Altre condizioni preformulate, in particolare le condizioni di acquisto del Cliente, sono valide solo se sono state espressamente e preventivamente accettate per iscritto dalla Fornitrice. Le CGC della Fornitrice si applicano anche qualora essa, pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie del Cliente, accetti senza riserve la prestazione del Cliente o fornisca senza riserve la propria prestazione.

3 Per essere validi, gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti necessitano della forma scritta. Sono equiparati alla forma scritta i canali di comunicazione digitali che consentono di fornire un testo come prova (ad es. l’e-mail).

1.2 Stipulazione del contratto

4 Il contratto viene in essere con il ricevimento della conferma scritta della Fornitrice attestante l’accettazione dell’ordine/dell’incarico del Cliente.

5 Le offerte della Fornitrice senza termine di accettazione sono da considerarsi non vincolanti. Gli opuscoli e i cataloghi (comprese le pagine Internet), nonché le informazioni contenute nelle documentazioni tecniche non sono vincolanti, a meno che la Fornitrice non ne garantisca espressamente il carattere vincolante per iscritto.

1.3 Forniture e prestazioni pattuite

6 Le forniture o le prestazioni pattuite dipendono dalle dichiarazioni d'intenti concordanti espresse per iscritto delle parti contraenti. In mancanza di queste, fa fede la conferma d’ordine scritta della Fornitrice o, se anche quella non è presente, l’ordine scritto del Cliente.

7 Se non concordato altrimenti e fatte salve eventuali disposizioni di legge cogenti applicabili, il Cliente rinuncia alla consegna fisica di tutti i documenti e i manuali d’uso (collettivamente detti “Documentazione”) relativi ai prodotti, alle forniture e ai servizi della Fornitrice e accetta che quest’ultima possa rendere disponibile tale documentazione esclusivamente tramite mezzi elettronici, Internet o qualsiasi altro canale non cartaceo. Con il suo ordine, il Cliente conferma di aver preso atto del fatto che la documentazione deve essere visualizzata tramite il sito web (www.kistler.com). La consegna fisica della documentazione o una consegna nella lingua nazionale del Cliente vengono effettuate solo su richiesta scritta del Cliente.

1.4 Prezzi

8 Tutti i costi accessori sono a carico del Cliente e non sono inclusi nelle forniture e prestazioni pattuite, a meno che dalle clausole Incoterms concordate non risulti altrimenti. In particolare, essi comprendono anche tutti i costi e le tasse correlati alla stipulazione di un contratto o al suo adempimento, ad esempio per trasporto, assicurazione, autorizzazioni all’esportazione, al transito, all’importazione o di altro tipo, atti pubblici, imposte, tasse, tariffe e dazi doganali, nonché tutte le spese amministrative correlate a tali costi e imposte. Qualora tali costi e imposte vengano addebitati alla Fornitrice o al suo personale ausiliario, il Cliente è tenuto a rimborsarli.

9 La Fornitrice si riserva il diritto di effettuare gli opportuni adeguamenti dei prezzi in caso di variazioni dei salari o dei prezzi dei materiali intervenute tra la data dell'offerta e la consegna prevista dal contratto, oppure in caso di modifiche del materiale o dell’esecuzione per motivi imputabili al Cliente, o ancora in caso di modifiche legislative o normative, nonché dei relativi principi interpretativi o applicativi.

1.5 Condizioni di pagamento

10 Se non indicato altrimenti nell’offerta, la Fornitrice emette una fattura al Cliente al momento della consegna. La fattura è pagabile entro il termine in essa indicato, al più tardi tuttavia entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione.

11 Allo scadere del termine di pagamento secondo quanto previsto al punto precedente, il Cliente viene messo in mora senza alcun sollecito. In caso di mora, il Cliente è tenuto al pagamento di un interesse di mora pari all’interesse di mora usuale presso il suo domicilio, come minimo tuttavia al 6% annuo oltre il rispettivo CHF-SARON a 3 mesi.

12 In caso di ritardo nel pagamento, la Fornitrice si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato le forniture e le prestazioni previste, incluse le ulteriori forniture e prestazioni parziali.

13 Se è previsto il pagamento tramite lettera di credito, il Cliente si assume i costi di apertura, notifica e conferma della lettera di credito. Lo stesso vale per le cambiali e le altre forme di pagamento simili.

1.6 Termine di consegna

14 Se la conferma d’ordine non stabilisce altrimenti, il termine di consegna decorre una volta espletate tutte le formalità da parte delle autorità – come autorizzazioni all’esportazione, al transito, all’importazione e al pagamento –, effettuati tutti i pagamenti e prestate tutte le garanzie dovuti al momento dell’ordine, nonché una volta chiariti tutti gli aspetti tecnici essenziali.

15 La Fornitrice si impegna a rispettare i termini di consegna indicati nella conferma d’ordine, ma non fornisce in merito alcuna garanzia vincolante. È escluso il diritto del Cliente di recedere dal contratto o chiedere un risarcimento dei danni in caso di ritardo nella consegna o nella fornitura della prestazione. L’esclusione non vale in caso di intenzione illecita o negligenza grave, ma vale anche per il personale ausiliario.

1.7 Esclusione e limitazione della responsabilità

16 Le presenti CGC regolano in modo esaustivo i diritti del Cliente derivanti da violazioni contrattuali. 

17 Qualora il Cliente possa avanzare delle pretese sulla base del contratto, l’importo complessivo di tali pretese è limitato al prezzo pagato dal Cliente. In nessun caso il Cliente ha diritto al risarcimento di danni non subiti dall’oggetto stesso della fornitura e in particolare di danni per perdita di produzione, mancato utilizzo, perdita di ordini, costi di richiamo, costi di montaggio e smontaggio, mancato guadagno e altri danni diretti e indiretti. È esclusa la responsabilità della Fornitrice per pretese di risarcimento di terzi avanzate nei confronti del Cliente per violazioni del diritto della proprietà immateriale.

18 L’esclusione e la limitazione della responsabilità non valgono in caso di dolo, negligenza grave, occultamento fraudolento di un difetto, assunzione di una garanzia, violazione della vita, del corpo o della salute, nonché in caso di responsabilità del prodotto. L’esclusione della responsabilità non vale inoltre nei casi in cui la Fornitrice risponde obbligatoriamente. L’esclusione e la limitazione della responsabilità valgono tuttavia, eccetto che in caso di violazione della vita, del corpo o della salute, anche per il personale ausiliario della Fornitrice. 

1.8 Risoluzione del contratto

19 In caso di eventi imprevisti che modifichino in modo sostanziale l’importanza economica o il contenuto della fornitura o prestazione, oppure che influenzino notevolmente o rendano impossibile l’adempimento del contratto da parte della Fornitrice, il contratto verrà modificato adeguatamente. Qualora ciò non sia economicamente accettabile, la Fornitrice ha il diritto di risolvere il contratto o la relativa parte del contratto. La rispettiva comunicazione da parte della Fornitrice deve essere effettuata entro un termine adeguato.

1.9 Diritti della proprietà immateriale

20 La Fornitrice conserva integralmente tutti i diritti di proprietà immateriale di cui ha diritto, in particolare tutti i diritti di brevetto, di design, d'autore, di marchio, di nome e di ditta, nonché i diritti sui prodotti, sul suo know-how e sulla documentazione tecnica e commerciale messa a disposizione del Cliente, come ad es. disegni e schemi. Fatta salva un’espressa regolamentazione contrattuale, la Fornitrice non concede al Cliente alcun diritto di utilizzo o trasferimento dei diritti di proprietà immateriale che gli spettano.

1.10 Controllo delle esportazioni

21 Il Cliente prende atto che le forniture possono essere soggette a disposizioni nazionali o estere in materia di controllo delle esportazioni e che pertanto, in assenza di un’autorizzazione all’esportazione o alla riesportazione dell’autorità competente, non possono essere vendute, trasferite in altro modo o utilizzate per uno scopo diverso da quello concordato. Il Cliente è tenuto al rispetto di tali norme.

2. Disposizioni aggiuntive per le forniture di merce

2.1 Prezzi per la fornitura di merce

22 I prezzi si intendono al netto franco fabbrica (EXW secondo Incoterms 2020), senza imballaggio, nella valuta indicata, IVA esclusa e senza detrazioni.

2.2 Garanzia per le forniture di merce

23 La Fornitrice garantisce che la merce fornita, al momento del passaggio dei rischi, è esente da difetti di fabbricazione o dei materiali. La Fornitrice non fornisce tuttavia alcuna garanzia che la merce sia conforme ai requisiti e agli scopi del Cliente e dei suoi acquirenti. La responsabilità della scelta giusta e delle conseguenze derivanti dall’utilizzo dei prodotti, nonché dei risultati previsti o così ottenuti, è a carico del Cliente o del suo acquirente.

24 La Fornitrice non garantisce alcuna caratteristica della merce consegnata, a meno che tale caratteristica non sia espressamente indicata come “garantita” nella conferma d’ordine o nelle specifiche. La Fornitrice non fornisce inoltre alcuna garanzia. In assenza di accordi in altro senso, le descrizioni si riferiscono esclusivamente alla natura della merce al momento del trasferimento dei rischi. I diritti alla garanzia che ne derivano possono essere fatti valere al più tardi fino alla scadenza del termine di garanzia.

25 Qualora della merce consegnata al Cliente sia difettosa, quest’ultimo, nel caso di vizi palesi, è tenuto a notificarlo alla Fornitrice per iscritto entro 5 (cinque) giorni descrivendo concretamente il difetto. I vizi individuabili tramite una corretta ispezione devono essere notificati dal Cliente alla Fornitrice, per iscritto e descrivendo concretamente il difetto, dopo il momento in cui avrebbero dovuto essere rilevati a seguito dell’ispezione. I vizi occulti devono essere notificati dal Cliente alla Fornitrice, per iscritto e descrivendo concretamente il difetto, entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta.

26 In caso di difetto materiale, il Cliente può solo richiedere l'eliminazione del difetto o, se ciò non è possibile, una consegna sostitutiva. Sono esclusi la risoluzione, il recesso e la riduzione del prezzo. La Fornitrice non si assume alcuna responsabilità per i costi derivanti dall’eventuale acquisto di prodotti sostitutivi presso terzi, nonché per costi di montaggio e smontaggio.

27 I diritti alla garanzia per difetti della merce consegnata cadono in prescrizione 12 (dodici) mesi dopo che il Cliente ha ricevuto la merce difettosa. In deroga a quanto sopra, si applicano i termini di garanzia previsti dalla legge (a) se la merce è un oggetto di nuova fabbricazione e si tratta di un fabbricato e/o di un oggetto che è stato utilizzato per un fabbricato in conformità al suo uso normale e ha causato il difetto del fabbricato, (b) se le pretese del Cliente si basano su una violazione del contratto intenzionale e/o per negligenza grave, (c) se la Fornitrice ha taciuto il difetto in modo fraudolento e (d) per pretese per violazione della vita, del corpo e/o della salute. Il periodo di garanzia per le merci sostituite o riparate dalla Fornitrice decorre nuovamente e ha una durata di 6 (sei) mesi dalla consegna della merce sostituita o riparata e comunque quantomeno fino alla scadenza del termine di prescrizione originario di 12 (dodici) mesi.

2.3 Trasferimento di benefici e rischi

28 I benefici e i rischi passano al Cliente al più tardi con la partenza della consegna dalla fabbrica. Se la spedizione subisce un ritardo su richiesta del Cliente o per altri motivi ad esso imputabili, i rischi passano al Cliente nel momento originariamente previsto per la consegna franco fabbrica. A partire da quel momento la merce viene stoccata e, se opportuno, assicurata per conto e a rischio del Cliente.

2.4 Riserva di proprietà

29 La Fornitrice si riserva la proprietà della propria fornitura fino al completo pagamento. Il Cliente deve collaborare alle misure necessarie a tutelare la proprietà della Fornitrice. Il Cliente autorizza la Fornitrice a registrare autonomamente la riserva di proprietà.

3. Disposizioni aggiuntive per la fornitura di servizi

3.1 Prezzi per la fornitura di servizi

30 Se non altrimenti concordato, i servizi e le prestazioni di fabbrica (complessivamente detti “servizio”) vengono fatturati in base al tempo necessario e con l’aggiunta di tutti i costi accessori.

31 Se per i servizi della Fornitrice è stato concordato un prezzo forfettario, tutti i lavori svolti che eccedono l’entità dei servizi concordati devono essere pagati dal Cliente separatamente.

32 I costi per alloggio, trasporto, supplementi, visti e altre spese straordinarie, come tasse o imposte o simili, devono essere rimborsati alla Fornitrice sulla base dei costi effettivamente sostenuti nei limiti e secondo l’ammontare usuali. Oltre al tempo di viaggio verso il luogo di montaggio e ritorno, il tempo di viaggio comprende anche il tempo trascorso per il trasloco nell'alloggio presso il luogo di montaggio e per l'espletamento delle formalità di notifica dell’arrivo e della partenza alle autorità.

3.2 Esecuzione

33 I dati contenuti in progetti, disegni, documenti tecnici e simili sono vincolanti solo se espressamente concordati nel contratto. 

34 La Fornitrice fornisce le prestazioni avvalendosi di personale qualificato ed ha facoltà di ricorrere a subappaltatori.

35 Se il personale della Fornitrice è significativamente ostacolato nella fornitura dei servizi per motivi non imputabili alla Fornitrice, quest’ultima ha il diritto di ritirare il personale, addebitando al Cliente i tempi di attesa e le spese di viaggio alle tariffe applicabili.

36 Il cliente deve eseguire i lavori preparatori a regola d’arte secondo le indicazioni della Fornitrice, garantendo in particolare che sia possibile accedere al luogo di montaggio e che quest’ultimo sia in uno stato adatto ai lavori da svolgere.

37    Il Cliente adotta le misure necessarie per la prevenzione di malattie e infortuni e la protezione dell’ambiente, in caso contrario la Fornitrice ha il diritto di sospendere o rifiutare la fornitura delle prestazioni. 

38    Gli attrezzi, gli apparecchi e i materiali di consumo messi a disposizione del Cliente dalla Fornitrice restano di proprietà di quest’ultima.

3.3 Verifica e collaudo

39 Il Cliente è tenuto a verificare la prestazione entro 5 (cinque) giorni dall’esecuzione e a notificare eventuali vizi entro tale termine, indicando concretamente il difetto. I vizi scoperti successivamente (occulti) devono essere notificati dal Cliente alla Fornitrice, per iscritto e descrivendo concretamente il difetto, entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta. In caso contrario la consegna e la prestazione si intendono approvate.

40 Il Cliente è tenuto a dare alla Fornitrice l’opportunità di eliminare i vizi notificati secondo quanto previsto al precedente punto.

41 Se così concordato, le parti effettuano un test di collaudo congiunto secondo condizioni preventivamente stabilite. Un eventuale collaudo si intende effettuato anche (i) se il collaudo non ha potuto essere effettuato nel giorno previsto per motivi non imputabili alla Fornitrice, (ii) se il Cliente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo, (iii) se il Cliente mette in funzione l’impianto, (iv) se il cliente rifiuta il collaudo senza averne diritto.

3.4 Garanzia sui servizi

42 Se le prestazioni della Fornitrice al momento del passaggio dei rischi si rivelano dimostratamente eseguite non a regola d’arte o in modo negligente, la Fornitrice provvederà a correggerle entro un termine adeguato. La Fornitrice si fa carico esclusivamente dei costi dell’intervento correttivo da essa stessa sostenuti, in particolare non si fa carico dei costi di montaggio e smontaggio. Sono esclusi la risoluzione, il recesso e la riduzione del prezzo. La Fornitrice non si assume alcuna responsabilità per i costi derivanti dall’eventuale acquisto di prodotti sostitutivi presso terzi, nonché per costi di montaggio e smontaggio. La Fornitrice non fornisce alcuna garanzia sui servizi.

43 Il diritto di far valere eventuali vizi correlati alla fornitura di prestazioni si prescrive alla scadenza di 12 (dodici) mesi dal collaudo della prestazione. Se il collaudo subisce un ritardo per motivi non imputabili alla Fornitrice, il termine di garanzia scade 18 (diciotto) mesi dopo l’esecuzione della prestazione. In deroga a quanto sopra, si applicano i periodi di garanzia previsti dalla legge – calcolati a partire dal collaudo o dall'esecuzione della prestazione in caso di ritardo nel collaudo per motivi non imputabili alla Fornitrice – in base al caso che si verifica per primo (a) se i lavori di montaggio o di manutenzione riguardano un fabbricato o un'opera il cui esito consiste nella fornitura di servizi di progettazione o di sorveglianza, (b) se le pretese del Cliente si basano su una violazione contrattuale intenzionale e/o per negligenza grave, (c) se la Fornitrice ha taciuto il vizio in modo fraudolento e (d) per pretese per violazione della vita, del corpo e/o della salute.

3.5 Verifica della merce e riparazioni

44 Se il Cliente incarica la Fornitrice di verificare la funzionalità della merce, il Cliente è tenuto a pagare per la verifica un prezzo forfettario in base alla categoria di prodotto secondo il relativo listino prezzi della Fornitrice. Se in Cliente incarica la Fornitrice di riparare tale merce, l’importo forfettario pagato per la verifica viene detratto dal compenso dovuto dal Cliente. In assenza di accordi in altro senso, il Cliente paga i costi effettivi della riparazione. Se tali costi sono di notevole entità, la Fornitrice sottopone preventivamente al Cliente un preventivo per approvazione.

4. Disposizioni aggiuntive per le forniture di software

45 Se la fornitura e le prestazioni pattuite comprendono un software, al cliente viene concesso un diritto semplice, non esclusivo, non trasferibile e non sublicenziabile di utilizzo del software insieme all'oggetto della fornitura, se non diversamente concordato e con la condizione del pagamento integrale dell’eventuale canone di utilizzo concordato. Eventuali diritti di utilizzo multipli, ad esempio per l’utilizzo del software su diversi sistemi hardware, devono essere concordati contrattualmente a parte. 

46 Il Cliente non ha il diritto di effettuare copie del software (eccetto per scopi di archiviazione), di elaborare il software (ulteriore sviluppo, modifiche, disassemblaggio, decompilazione, decodifica, reverse engineering, ecc.) o di cederlo a terzi.

47 Il Cliente acquisisce il diritto di utilizzo per la versione del software attuale al momento della stipulazione del contratto o della prima installazione. 

48 Il Cliente prende atto e riconosce di non avere diritto a update, upgrade o patch del software e che, fatto salvo un eventuale contratto stipulato separatamente, la Fornitrice non è tenuta a effettuare la manutenzione del software o a fornire supporto tecnico.

49 La Fornitrice garantisce che, al momento dell’installazione da parte di quest’ultima, il software è privo di difetti che ne annullino o inficino notevolmente il valore o l’idoneità all’utilizzo previsto secondo il contratto. Tali difetti devono essere immediatamente notificati per iscritto alla Fornitrice, la quale provvederà, a propria scelta, all’eliminazione del difetto o a mettere a disposizione del Cliente un workaround ragionevole. Il Cliente riconosce che i programmi di elaborazione dati, in particolare se correlati ad altri prodotti o se funzionano insieme ad altre unità di elaborazione dati, allo stato attuale della tecnica non possono essere realizzati in modo completamente esente da errori. 

50 La Fornitrice non fornisce alcuna garanzia per errori nella scelta del software, un’eventuale installazione eseguita dal Cliente, l’interazione tra il software fornito con un’installazione eseguita direttamente dal Cliente o per l’interazione del software fornito con prodotti hardware o software utilizzati dal Cliente e non acquistati dalla Fornitrice.

51 Se il Cliente viola le disposizioni di cui al presente punto, la Fornitrice ha facoltà di revocare il diritto di utilizzo. 

52 Nel caso di software di terzi, si applicano le condizioni di utilizzo del licenziante che, in caso di violazioni, può avanzare pretese in aggiunta al fornitore.

5. Disposizioni finali

53 Qualora una disposizione delle presenti CGC risulti totalmente o parzialmente inefficace o inapplicabile, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni delle presenti CGC.

54 Il rapporto giuridico è soggetto al diritto materiale applicabile presso la sede della Fornitrice, con l’esclusione delle rispettive norme di conflitto applicabili.

55 Unico foro competente per il Cliente è quello della sede della Fornitrice. La Fornitrice ha tuttavia il diritto di citare in giudizio il Cliente davanti al foro della sede di quest’ultimo.